DECRETO LEGGE 25.03.20: limitazioni per contrastare COVID-19

Nella giornata di ieri, il Governo, in forza delle limitazioni alla circolazione per motivi di sanità e di sicurezza previste all’articolo 16 della Costituzione, e tenendo conto di quanto dichiarato  dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, ha emanato il Decreto Legge n. 19/2020 – “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19“.

Nuove disposizioni per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19:m

Tale Decreto Legge, in vigore dalla giornata di oggi, prevede la possibilità di emanare a mezzo di decretazione d’urgenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, e nelle more del Ministero della Salute delle Regioni, ulteriori misure di contrasto e contenimento alla diffusione del virus. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 del Decreto, possono essere applicate in tutto il territorio italiano fino ad un massimo di 30 giorni reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020. Tale previsione ha la possibilità di essere modulata in aumento o in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del virus.

E’ opportuno precisare che la facoltà di decretazione riconosciuta alle Regioni risulta limitata dalle seguenti previsioni:

  1. le Regioni possono adottare le seguenti misure con efficacia limitata e nelle more dell’adozione di specifico DPCM
  2. in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale
  3. solo nell’ambito delle attività di competenza regionale
  4. senza poter riguardare le attività produttive e quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale.

Le limitazioni adottabili secondo il Decreto Legge n.19 del 25.03.20:

-Limitazioni alle persone e all’assembramento:

  • Confermata la limitazione della circolazione delle persone, salvo per esigenze lavorative, da situazioni di necessita’ o urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni;
  • Chiusura al pubblico di strade urbane, parchi, aree gioco, ville e giardini pubblici o altri spazi pubblici;
  • Può essere imposta la limitazione o il divieto di allontanamento e di ingresso in territori comunali, provinciali o regionali o dal territorio nazionale;
  • Applicazione della misura della quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva o che rientrano da aree, ubicate al di fuori del territorio italiano. Tali soggetti hanno il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena, a pena di sanzioni penali;
  • Limitazione o divieto delle riunioni o degli assembramenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • Sospensione delle cerimonie civili e religiose, limitazione dell’ingresso nei luoghi destinati al culto;
  • Specifici divieti o limitazioni per gli accompagnatori dei pazienti nelle sale di attesa;
  • Limitazione dell’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza;
  • Obblighi di comunicazione al servizio sanitario nazionale nei confronti di coloro che sono transitati e hanno sostato in zone a rischio;

-Limitazioni alle attività commerciali e lavorative:

  • Limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio. A eccezione di quelle necessarie per la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessita (nel rispetto delle modalità idonee ad evitare assembramenti di persone). Vi è l’obbligo a carico del gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • Sospensione o limitazione delle attività di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti;
  • Predisposizione di modalità di lavoro agile, anche in deroga alla disciplina vigente;
  • Limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali. Anche l’esercizio di pubbliche funzioni, di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio. Laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio vi deve essere l’adozione di adeguati strumenti di protezione individuale;
  • Sospensione dei congressi, di ogni tipo di riunione o evento sociale e di ogni altra attività convegnistica o congressuale, salva la possibilità di svolgimento a distanza;
  • Limitazione o sospensione delle procedure concorsuali e selettive finalizzate all’assunzione di personale presso datori di lavoro pubblici e privati. L’unica modalità consentita è su basi curriculari o con modalità a distanza;
  • Limitazione dello svolgimento di fiere e mercati. A eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di prima necessità;

-Obblighi a carico del titolare delle attività consentite:

  • Le attività consentite si devono svolgere: 1) previa assunzione da parte del titolare o del gestore di misure idonee a evitare assembramenti di persone; 2) con l’obbligo per lo stesso di predisporre le condizioni per garantire il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio;
  • Per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale;

Le previsione di esclusioni dalle limitazioni alle attività economiche verranno imposte previa verifica, caso per caso , delle autorità pubbliche specificamente individuate.

-Limitazioni ai trasporti:

  • Viene inoltre data la possibilità di disporre la limitazione, la riduzione, la sospensione o la soppressione di servizi di trasporto di persone e di merci: automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo, nelle acque interne, anche non di linea e di trasporto pubblico locale;

-Limitazioni alle attività sportive e di educazione:

  • Limitazione o sospensione di eventi e competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in luoghi pubblici o privati;
  • Sospensione o limitazione  delle attività ludiche, ricreative, sportive e motorie svolte all’aperto o in luoghi aperti al pubblico;
  • Limitazione o sospensione dei servizi di apertura al pubblico o chiusura dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
  • Sospensione dei servizi educativi per l’infanzia, delle attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le università. Sono sospese le attività di istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e Università per anziani. Rientrano anche i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati;
  • Sospensione dei viaggi d’istruzione, delle iniziative di scambio o gemellaggio;
  • Chiusura di cinema, teatri, sale da concerto sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri sociali e centri ricreativi o altri analoghi luoghi di aggregazione;
  • Limitazione o sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura.

Download PDF Decreto Legge n.19 del 25 marzi 2020 : DECRETO-LEGGE-25-marzo-2020-n.-19

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Giovanni Brancalion Spadon

Giovanni Brancalion Spadon

Nato a Venezia, ha studiato presso l’Università di Bologna e presso l’UCLA California, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un master in Diritto delle Nuove Tecnologie, uno in Diritto Ambientale e uno in Diritto d’Autore e dello spettacolo e si è specializzato in Blockchain Technologies presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Docente presso la Business School dell’Università Ca’Foscari di Venezia, collabora con istituti di formazione per le materie connesse al diritto delle nuove tecnologie, alla privacy e alla blockchain e relative applicazioni, all’amministrazione digitale; è consulente di P.A. per la digitalizzazione e l'adeguamento GDPR. Socio fondatore di Porto4, è dedicato principalmente ai programmi 4ANALYSIS - analisi strategica d'Impresa, 4 GDPR  e 4FORMAZIONE - per la diffusione della cultura legale nelle imprese. Da oltre 15 anni opera nel diritto delle nuove tecnologie, industriale, d’autore e societario. E’ interessato ai processi d’innovazione in ogni ambito, appassionato d’arte contemporanea e insegna teatro.