Oggi cercheremo di fare chiarezza sulle sanzioni in caso di violazione delle norme imposte per il contenimento dell’epidemia COVID-19.
Cosa succede, in particolare, se non si rispetta l’obbligo di evitare gli spostamenti previsto alla normativa d’urgenza?
Abbiamo già parlato dei limiti alla mobilità imposti alla popolazione e sebbene la situazione cambi costantemente e sia possibile che vengano emanate nuove misure più restrittive, possiamo cercare di fare chiarezza un po’ di chiarezza sulle sanzioni.
SANZIONI PER INGIUSTIFICATO MOTIVO
Tra le sanzioni per le violazioni delle restrizioni legate al Coronavirus, figurano innanzitutto quelle legate alla mobilità.
La persona che viola, senza un giustificato motivo, l’obbligo di non uscire di casa è punita ai sensi dell’art. 650 del codice penale che prevede l’arresto fino a 3 mesi o l’ammenda fino a 206,00 euro.
In realtà, l’articolo punisce il reato commesso da quei soggetti che disobbediscono agli ordini della pubblica autorità.
Facciamo però notare un dettaglio.
Nelle misure di contenimento, più che imporre un vero obbligo di restare a casa pare si invitino i soggetti a stare a casa. Questa formulazione dà a dito a possibili contestazioni alle eventuali sanzioni.
Differente invece è il discorso per le aggregazioni, che sono espressamente vietate e punite esattamente come sopra indicato.
Ciò premesso, in caso venga elevato verbale, sarà certamente opportuno presentare formale istanza di oblazione così da estinguere il reato attraverso il pagamento del 50% del massimo previsto per la pena pecuniaria (quindi 103,00 euro)..
SANZIONI PER FALSE DICHIARAZIONI
Ben più grave invece è il caso in cui vengano rilasciate false dichiarazioni nelle autocertificazioni da esibire qualora si venisse fermati per un controllo.
Ricordiamo che è necessario avere sempre con sé l’autocertificazione in caso di spostamenti e che gli spostamenti ammessi sono sono di 3 tipi:
– improrogabili impegni lavorativi,
– situazioni di necessità (spese alimentari),
– motivi di salute.
Potete trovare dei modelli scaricabili gratuitamente nel nostro articolo sui limiti alla mobilità.
A coloro che rilascino false dichiarazioni ai pubblici ufficiali, potrebbero essere contestati i reati di cui:
– all’art. 495 cp, con la reclusione da 1 a 6 anni, se riguardano la corretta identificazione della persona o le sue qualità,
– all’art. 483 cp, che prevede la reclusione fino a 2 anni, se le dichiarazioni riguardano i fatti che intendono essere provati.
CONCLUSIONE
Ci teniamo che sia chiaro a tutti che le sanzioni connesse alle violazioni dei divieti e limitazioni imposte dal Coronavirus hanno carattere penale e non amministrativo. Pertanto, vi invitiamo a fare molta attenzione al rispetto della normativa emergenziale vigente.
In questi giorni Porto4 rimane operativa prediligendo modalità di lavoro in remoto. Per qualsiasi esigenza di tipo legale legata all’emergenza COVID-19, vi invitiamo a contattarci via mail, telefono, Facebook, LinkedIn e Skype (porto4studiolegale).
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