In data 20 marzo 2020 è stata emessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37, l’Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 33 del 20 marzo 2020 . Essa contiene le disposizioni urgenti per la limitazione all’assembramento di persone in luoghi pubblici e aperti al pubblico in considerazione della necessità della riduzione della diffusione del contagio.
Limitazioni all’assembramento in luoghi aperti o pubblici:
l’ordinanza dispone nuove ed integrative restrizioni per quanto riguarda i luoghi di aggregazione quali:
- i parchi e giardini pubblici;
- gli esercizi commerciali per la vendita di generi alimentari di rilevanti dimensioni esonerati dalla sospensione di attività;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti in centro abitato.
Per questi ultimi rimarcando le limitazioni di spostamento già fissate dai decreti precedenti in particolare dal DPCM 9.3.2020 e dal DPCM 11.3.2020, il quale dispone che “Sull’intero territorio nazionale e’ vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Per rafforzare tale previsione l’ordinanza impone il blocco e la chiusura dell’accesso di persone:
- parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico
- o analoghi ambiti che si prestino all’intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale“.
Limitazioni alla attività motoria, sportiva e spostamenti con la bicicletta:
Fermo restando che l’esercizio dell’attività motoria o sportiva è ritenuto apprezzabile sotto il profilo della tutela della salute individuale, essa si presta ad aumentare le difficoltà di controllo e di disciplina della categorica limitazione delle uscite dall’abitazione. L’uso della bicicletta anche a pedalata assistita o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, in tutto il territorio regionale, nei centri urbani e in territorio extraurbano, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti delle persone fisiche all’interno di tutto il territorio nazionale con la sola ammissione agli spostamenti verso e dagli esercizi commerciali esentati dalla chiusura.
Limitazione di distanza:
Viene imposta una distanza massima di 200 metri dalla propria abitazione “..per esigenze di tutela della salute pubblica e individuale e delle necessità individuali, si consente l’attività motoria e l’accompagnamento dell’animale di compagnia alle immediate vicinanze della residenza o dimora e comunque non oltre 200 metri dalla stessa, dovendosi documentare il luogo di residenza o dimora in sede di controllo da parte degli organi deputati.”
Limitazioni all’apertura dei esercizi commerciali (di qualsiasi dimensioni) per la vendita di generi alimentari:
Al fine di limitare le forme di assembramento di persone e tutelare la salute pubblica sul territorio regionale, l’apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l’art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell’11.3.2020. Si riconferma l’apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole.
Di seguito Pdf del Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n. 37 del 20 marzo 2020 contenente il testo completo relativo alle limitazioni all’assembramento in luoghi pubblici: BOLLETTINO_UFFICIALE_REGIONE_VENETO_20.03.20
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