Misure di contrasto a COVID-19: quali i limiti alla mobilità?

Come sappiamo, la pubblicazione del DPCM del 9.3.2020 (artt. 2 e ss.) ha esteso a tutto il territorio nazionale i limiti alla mobilità imposti alle “zone rosse” per contrastare la diffusione del coronavirus

Sebbene sia da evitare ogni spostamento  in  entrata o in uscita dall’intero territorio nazionale, è consentito lo spostamento motivato da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Ci si chiede quindi quale sia il significato di tali espressioni, soprattutto con riferimento alle esigenze lavorative e alle situazioni di necessità, posto che la mobilità per motivi di salute non abbisogna di particolari analisi, ma solo di qualche precisazione.

Altro dubbio riguarda poi le modalità di autocertificazione di tali esigenze in modo da non incorrere nelle sanzioni previste dai decreti.

LIMITI ALLA MOBILITÀ E LAVORO

Riguardo allo spostamento dettato da comprovate esigenze lavorative, tale eccezione si riferisce:

  • a quelle situazioni di lavoro in cui un soggetto non possa svolgere le proprie mansioni se non all’interno dell’azienda, rivendita, ente o ufficio presso cui lavora;
  • a tutti gli impegni lavorativi da svolgersi necessariamente presso Clienti, Fornitori o Terzi;
  • impegni che richiedano la presenza dei soggetti nel luogo di esecuzione o per i quali la presenza sia imposta dalla natura dell’attività.

Si pensi, ad esempio, agli incontri dei professionisti con i clienti, al lavoro dei tecnici che debba essere svolto necessariamente in azienda, alle mansioni di segreteria presso gli uffici professionali, al lavoro degli operai all’interno dell’edificio aziendale e con i macchinari della stessa, alle prestazioni sanitarie che si svolgono all’interno della struttura, ai lavori impiegatizi e amministrativi e simili.

Per tutte le mansioni che possano essere svolte da casa (anche se con un minimo di organizzazione) e per tutti i lavori che possano essere svolti in smart-working, le esigenze lavorative sono da vagliare caso per caso, anche quando le condizioni potrebbero non sembrare sussistenti. Infatti, i soggetti che intendessero spostarsi contravvenendo alle prescrizioni verrebbero esposti alle sanzioni previste dal decreto.

Al fine di giustificare lo spostamento si consiglia di portare con sé:

  1. il cedolino paga;
  2. il tesserino di identificazione aziendale;
  3. una dichiarazione del datore di lavoro che attesti l’esigenza del viaggio oppure un’autodichiarazione.

Tali documenti, se richiesti, dovranno essere esibiti alle Autorità di pubblica sicurezza chiamate a monitorare l’applicazione misure di contenimento.

È importante precisare che i servizi di trasporto pubblico rimangono regolari , salva l’adozione delle minime e necessarie cautele previste e reperibili sul sito del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Si ricorda che i datori di lavoro non possono raccogliere liberamente informazioni sullo stato di salute dei loro dipendenti. Per maggiori informazioni, vi invitiamo a leggere l’articolo “Coronavirus: può il datore di lavoro raccogliere dati sulla salute dei dipendenti?

LIMITI ALLA MOBILITÀ E SITUAZIONI DI NECESSITÀ

L’art.1 del suddetto decreto 08.03.2020 ritenere giustificabili gli spostamenti dovuti a necessità quotidiane e inderogabili, come l’acquisto di generi alimentari o di farmaci e le attività assistenziali per sé o per persone non indipendenti o non autonome.

Lo stato di necessità quindi ricomprende tutte quelle situazioni che sono necessarie allo svolgimento di una normale situazione di vita ordinaria.

Sono escluse tutte le abitudini relative alla vita sociale come gli assembramenti e raggruppamenti di persone per eventi sportivi, ludici e simili in locali aperti al pubblico o luoghi pubblici.

LIMITI ALLA MOBILITÀ E SALUTE

Con riferimento ai motivi sanitari, la possibilità di movimento è consentita a tutti i soggetti che necessitino di cure e assistenza sanitaria.
In particolare:
visite/trattamenti od operazioni già previste e certificate da impegnative firmate dal medico curante,
– visite fissate e documentate da esami e stato di salute certificato oppure necessità terapeutiche o di controllo periodiche.

Va comunque verificata l’effettiva operatività della struttura sanitaria di destinazione, al fine di evitare spostamenti inutili e creare occasioni di contagio.

MODALITÀ DI AUTOCERTIFICAZIONE

Interpretati e spiegati quelli che, a nostro personalissimo parere, sono i significati delle disposizioni emanate dal governo, passiamo ora alle modalità di certificazione di tali circostanze.

Le autocertificazioni dovranno essere veritiere e ben dettagliate. Qualsiasi autocertificazione non veritiera sarà inquadrata come falsa dichiarazione e quindi penalmente rilevante.

Durante lo spostamento, il soggetto deve tenere con sé il modello di autocertificazione compilato in tutte le sue parti e corredato della eventuale documentazione utile (stato documentato di necessità, esigenze lavorative, viste o trattamenti sanitari periodici).
In caso di controllo da parte delle Forze dell’ordine, il soggetto dovrà esibire i documenti e l’autocertificazione.

Per aiutarvi, abbiamo predisposto due modelli che potete utilizzare liberamente.

Modello di autocertificazione per privati [apri il modello]

Per l’autocertificazione dei privati che debbano comprovare il motivo dello spostamento.

Modello di autocertificazione per dipendenti [apri il modello]

Per le aziende che debbano certificare la necessità del proprio lavoratore dipendente di effettuare giornalmente o occasionalmente trasferimenti o trasferte.
Il modello va compilato, firmato e timbrato da colui che all’interno dell’azienda ne ha la rappresentanza legale o che, in base alle deleghe conferite, sia responsabile del personale.

Per le vostre questioni legali e contrattuali generate dall’emergenza COVID-19, vi invitiamo a contattarci tramite mailtelefono .

 

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Giovanni Brancalion Spadon

Giovanni Brancalion Spadon

Nato a Venezia, ha studiato presso l’Università di Bologna e presso l’UCLA California, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un master in Diritto delle Nuove Tecnologie, uno in Diritto Ambientale e uno in Diritto d’Autore e dello spettacolo e si è specializzato in Blockchain Technologies presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Docente presso la Business School dell’Università Ca’Foscari di Venezia, collabora con istituti di formazione per le materie connesse al diritto delle nuove tecnologie, alla privacy e alla blockchain e relative applicazioni, all’amministrazione digitale; è consulente di P.A. per la digitalizzazione e l'adeguamento GDPR. Socio fondatore di Porto4, è dedicato principalmente ai programmi 4ANALYSIS - analisi strategica d'Impresa, 4 GDPR  e 4FORMAZIONE - per la diffusione della cultura legale nelle imprese. Da oltre 15 anni opera nel diritto delle nuove tecnologie, industriale, d’autore e societario. E’ interessato ai processi d’innovazione in ogni ambito, appassionato d’arte contemporanea e insegna teatro.