-Nuove sanzioni per mancato rispetto del Decreto Legge n.19/2020
Il Decreto Legge n. 19/2020 ha delineato nuove sanzione in sostituzione a quelle originariamente individuate dall’articolo 650 cp: le violazioni delle misure di contenimento di cui all’art .1. co. 2 del Decreto Legge, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno punite con una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000. Qualora il mancato rispetto delle predette misure avvenga mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni saranno aumentate fino a un terzo.
-Violazione al divieto assoluto dell’allontanamento per persone soggette a quarantena:
Nel caso invece di inottemperanza al divieto previsto dalla lettera e) dell’art. 1 co. 2, ovvero il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione per le persone sottoposte alla quarantena in quanto risultate positive al virus e salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 cp ( Delitti colposi contro la salute pubblica) o più grave reato, la sanzione applicata sarà quella dell’arresto da 3 a 18 mesi e dell’ammenda da Euro 500,00 ad Euro 5.000,00 e il reato contestato sarà quello previsto articolo 260 TU delle leggi sanitarie – RD 27 luglio 1934 n.265, come modificato dallo stesso DL 19/2020.
-Sanzioni applicabili retroattivamente:
E’ previsto inoltre che le disposizioni che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative saranno applicate anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. In tali casi le sanzioni amministrative saranno applicate nella misura minima ridotta alla metà.
-Sanzioni per le attività commerciali e di servizi:
Per quanto riguarda le attività commerciali e i servizi, è previsto che in caso di violazione delle misure previste dall’articolo 1, comma 2, lettere:
- i) chiusura cinema e teatri, discoteche…
- m) competizioni sportive (..)
- p) servizi educativi per l’infanzia e scuole di ogni ordine e grado (..)
- u) attività commerciali di vendita al dettaglio salve quelle beni necessari (..)
- v) somministrazione al pubblico di bevande e alimenti (..)
- z) altre attività di impresa o professionali escluse necessarie (..)
- aa) fiere e mercati tranne quelli per assicurare generi prima necessità (..)
sia applicabile altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.
-Chiusura attività:
All’accertamento delle violazioni, ove necessario per impedire la prosecuzione o la reiterazione della violazione, l’autorità procedente potrà disporre la chiusura provvisoria dell’attività o dell’esercizio per una durata non superiore a 5 giorni. Tale periodo di chiusura provvisoria verrà poi scomputato dalla corrispondente sanzione accessoria definitivamente irrogata, in sede di sua esecuzione.
-Irrogazione sanzioni:
Le sanzioni verranno accertate, ai sensi della Legge del 24 novembre 1981 n. 689 – “Sanzioni Amministrative”, e irrogate dal Prefetto o dalle autorità che hanno disposto quelle relative alla Regione ai sensi dell’art 3, con possibilità di applicazione delle norme del Codice della Strada relativamente al pagamento in misura ridotta.
In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa verrà raddoppiata e quella accessoria sarà applicata nella misura massima.
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