Ordinanza Regione Veneto 3 Maggio 2020

Ieri 03/05/2020 il Presidente della Regione Vento Luca Zaia, allo scadere della validità della sua precedente e dibattuta ordinanza del 24 aprile scorso, ha firmato un nuovo provvedimento che sarà efficace da oggi 04/05 al 17/05 incluso.

L’ordinanza segue le previsioni del DPCM del Governo del 26 aprile scorso, anch’esso vigente da oggi, ed ha il pregio di chiarire gli aspetti che avevano fatto sollevare dubbi interpretativi della precedente ordinanza e del DPCM governativo.

Si riportano, sintetizzate, le previsioni dell’Ordinanza

I congiunti:

Viene infatti in primo luogo chiarito chi sono i “congiunti” ai quali sarà possibile far visita in tutto il territorio regionale ovvero:

  • il coniuge,
  • il partner convivente,
  • il partner delle unioni civili,
  • le persone che sono legate da uno stabile legame affettivo,
  • i parenti fino al sesto grado (come, per esempio, i figli dei cugini tra loro)
  • e gli affini fino al quarto grado (come, per esempio, i cugini del coniuge).

Spostamenti, attività motorie e sport secondo l’ordinanza:

  • Sempre relativamente agli spostamenti delle persone fisiche si precisa che il “distanziamento sociale” non si applica tra le persone conviventi le quali potranno svolgere assieme attività motoria e sportiva in tutto il territorio regionale e all’interno del proprio veicolo privato potranno evitare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ( mascherine, guanti/gel per le mani).
  • Altre importanti precisazioni riguardano lo sport: in particolare, si consente lo svolgimento individuale o con componenti del nucleo famigliare di attività sportiva o motoria (a titolo esemplificativo e non esaustivo, camminata, corsa, ciclismo, tiro con l’arco, equitazione, tennis, golf, pesca sportiva, canottaggio, ecc…) con la possibilità anche  di spostarsi con mezzi pubblici o privati per raggiungere il luogo individuato per svolgere tali attività, nei limiti del territorio regionale.
  • Per coloro che svolgono attività motoria intensa non è obbligatorio l’uso di mascherina o copertura, salvo l’obbligo di utilizzo alla fine dell’attività stessa.
  • Riaprono inoltre gli impianti sportivi (tra i quali le piscine) solamente per consentire l’allenamento agonistico di atleti professionisti e non professionisti che dovrà svolgersi in ogni caso a porte chiuse e rispettando il distanziamento dalle altre persone di 2 metri (distanza minima prevista per ogni attività fisica o motoria).

Spostamenti verso la seconda casa:

Come previsto dalla precedente ordinanza regionale, è possibile lo spostamento verso e dalla seconda casa (o presso camper, roulotte, imbarcazioni, velivoli, veicoli d’epoca o da competizione, in proprietà o locazione) nel territorio regionale solo ai fini dello svolgimento di attività di manutenzione da parte del proprietario o del locatario, fatta salva la possibilità di lavori per mezzo di operatori professionali.

Attività commerciali:

  • Per quanto riguarda gli esercizi commerciali si conferma la chiusura festiva di quelli che effettuano vendita di generi alimentari, apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia e si ribadisce che l’accesso agli esercizi commerciali potrà essere effettuato solamente da una persona per ciascun nucleo famigliare (salvo accompagnamento di minori di anni 14 o di persone non autosufficienti) sempre con i dovuti DPI.
  • Rimangono salve tutte le disposizioni (che comunque vengono ribadite) riguardanti la necessità di utilizzo di mascherina e guanti/gel igienizzante per le mani in tutti i casi di uscita dalla proprietà privata delle persone ad eccezione dei bambini al di sotto dei 6 anni e i soggetti con forme di disabilità.
  • Viene ribadita la possibilità per le attività sospese (es bar, ristoranti, pasticcerie, estetisti parrucchieri, negozi di abbigliamento ecc..) di svolgere la consegna a domicilio ed è consentita la vendita di cibo da asporto previa ordinazione on-line o telefonica, con ingressi dilazionati nel tempo e consentendo, nell’eventuale locale interno, la presenza di un cliente alla volta sempre con mascherina e guanti.

Rimane quindi sospesa ogni forma di consumo sul posto.

Utilizzo di veicoli:

  • Importanti precisazioni riguardano la presenza di più passeggeri nello stesso veicolo privato: se il mezzo privato è utilizzato a fini lavorativi, l’uso è soggetto alle misure valide per l’ambiente di lavoro dell’azienda interessata.
  • L’utilizzo invece di veicoli privati con passeggeri non conviventi avviene garantendo il distanziamento delle persone di almeno un metro o l’uso di mascherine o altra idonea copertura di naso o bocca e uso di liquido igienizzante.

Servizi e mercati all’aperto:

Si conferma inoltre quanto previsto dalla precedente ordinanza e dal DPCM relativamente alla apertura:

  • delle biblioteche per la sola attività di prestito,
  • dei cimiteri (e la possibilità di svolgere riti funebri alla presenza di soli massimo 15 congiunti provvisti di DPI), delle aree verdi (parchi, giardini e ville pubbliche),
  • dei mercati all’aperto aventi ad oggetto la vendita di generi alimentari
  • e la possibilità di coltivazione ai fini di autoconsumo del proprio orto anche fuori dal comune di residenza.

Navigazione:

Viene inoltre consentita la navigazione salve però eventuali disposizioni più restrittive emanate dall’autorità competente sul demanio marittimo (ad es. in Laguna Veneta, Capitaneria di Porto, il Comune etc.); l’articolo risulta molto generico ma si ritiene, in base anche alle dichiarazioni degli organi regionali, che tale l’autorizzazione alla navigazione sia comunque ammessa per le sole attività autorizzate.

Di seguito il testo originale e completo del Bur n. 59 del 03/05/2020

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Giovanni Brancalion Spadon

Giovanni Brancalion Spadon

Nato a Venezia, ha studiato presso l’Università di Bologna e presso l’UCLA California, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un master in Diritto delle Nuove Tecnologie, uno in Diritto Ambientale e uno in Diritto d’Autore e dello spettacolo e si è specializzato in Blockchain Technologies presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Docente presso la Business School dell’Università Ca’Foscari di Venezia, collabora con istituti di formazione per le materie connesse al diritto delle nuove tecnologie, alla privacy e alla blockchain e relative applicazioni, all’amministrazione digitale; è consulente di P.A. per la digitalizzazione e l'adeguamento GDPR. Socio fondatore di Porto4, è dedicato principalmente ai programmi 4ANALYSIS - analisi strategica d'Impresa, 4 GDPR  e 4FORMAZIONE - per la diffusione della cultura legale nelle imprese. Da oltre 15 anni opera nel diritto delle nuove tecnologie, industriale, d’autore e societario. E’ interessato ai processi d’innovazione in ogni ambito, appassionato d’arte contemporanea e insegna teatro.