Per il settore dell’agricoltura, con la Primavera, iniziano gli impieghi di lavoratori stagionali. Quest’anno la concomitanza con l’epidemia rende le cose più complesse: la legge n. 27/2020 (di conversione del d.l.18/2020) all’art.78, ha previsto diverse misure a sostegno del settore agricolo. Alcune di nuova introduzione ed altre che hanno modificato quanto precedentemente previsto dalla decretazione d’urgenza.
Nell’ambito delle norme di potenziamento della sicurezza aziendale vengono ricompresi i lavoratori stagionali, destinatari di misure che vanno in due direzioni principali:
- la prima, relativa alla sicurezza sanitaria,
- la seconda relativa alla validità del permesso di soggiorno degli stessi.
Lavoratori stagionali e sicurezza sanitaria
Con riferimento alla prima delle due direzioni, viene potenziata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali prevista dall’art.41 co.1 D. Lgs. 81/2008.
- L’introdotta normativa prescrive che gli obblighi relativi alla visita medica debbano essere assolti anche per questa categoria di soggetti con scelta rimessa al datore di lavoro o degli enti bilaterali competenti, da effettuarsi mediante visita preventiva presso il medico competente o da parte del dipartimento di prevenzione della a.s.l. locale.
- L’accertamento svolto presso il medico competente ha valenza annuale e certifica l’idoneità del lavoratore di prestare lavoro anche presso altre imprese agricole o comunque che presentino gli stessi rischi senza necessità di ulteriori controlli.
- L’idoneità ottenuta con la predetta visita medica deve risultare da apposita certificazione rilasciata al lavoratore, che deve essere obbligatoriamente acquisita dal datore di lavoro in copia.
- Vengono inoltre disposti, ai fini della tutela dei lavoratori e delle imprese agricole, appositi strumenti di controllo ed intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, che la legge rimanda a definizione successiva.
Lavoratori stagionali e permessi di soggiorno
Con riferimento poi alla seconda delle due direzioni, al co. 3 sexies, la legge di conversione ha previsto altresì che il permesso stagionale con scadenza ricompresa tra il 23.02.2020 e il 31.05.2020 per i lavoratori ricompresi nel D.Lgs. 286/1998( “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) si intende prorogato al 31.12.2020.
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