Lavoratori stagionali settore agricolo: sicurezza sanitaria e permessi di soggiorno

Per il settore dell’agricoltura, con la Primavera, iniziano gli impieghi di lavoratori stagionali. Quest’anno la concomitanza con l’epidemia rende le cose più complesse: la legge n. 27/2020 (di conversione del d.l.18/2020) all’art.78, ha previsto diverse misure a sostegno del settore agricolo. Alcune di nuova introduzione ed altre che hanno modificato quanto precedentemente previsto dalla decretazione d’urgenza.

Nell’ambito delle norme di potenziamento della sicurezza aziendale vengono ricompresi i lavoratori stagionali, destinatari di misure che vanno in due direzioni principali:

  • la prima, relativa alla sicurezza sanitaria,
  • la seconda relativa alla validità del permesso di soggiorno degli stessi.

Lavoratori stagionali e sicurezza sanitaria

Con riferimento alla prima delle due direzioni, viene potenziata la sorveglianza sanitaria dei lavoratori stagionali prevista dall’art.41 co.1 D. Lgs. 81/2008.

  • L’introdotta normativa prescrive che gli obblighi relativi alla visita medica debbano essere assolti anche per questa categoria di soggetti con scelta rimessa al datore di lavoro o degli enti bilaterali competenti, da effettuarsi mediante visita preventiva presso il medico competente o da parte del dipartimento di prevenzione della a.s.l. locale.
  • L’accertamento svolto presso il medico competente ha valenza annuale e certifica l’idoneità del lavoratore di prestare lavoro anche presso altre imprese agricole o comunque che presentino gli stessi rischi senza necessità di ulteriori controlli.
  • L’idoneità ottenuta con la predetta visita medica deve risultare da apposita certificazione rilasciata al lavoratore, che deve essere obbligatoriamente acquisita dal datore di lavoro in copia.
  • Vengono inoltre disposti, ai fini della tutela dei lavoratori e delle imprese agricole, appositi strumenti di controllo ed intervento sanitario sugli alloggi e sulle condizioni dei lavoratori agricoli e dei braccianti, che la legge rimanda a definizione successiva.

Lavoratori stagionali e permessi di soggiorno

Con riferimento poi alla seconda delle due direzioni, al co. 3 sexies, la legge di conversione ha previsto altresì che il permesso stagionale con scadenza ricompresa tra il 23.02.2020 e il 31.05.2020 per i lavoratori ricompresi nel  D.Lgs. 286/1998( “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”) si intende prorogato al 31.12.2020.

 

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Giovanni Brancalion Spadon

Giovanni Brancalion Spadon

Nato a Venezia, ha studiato presso l’Università di Bologna e presso l’UCLA California, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un master in Diritto delle Nuove Tecnologie, uno in Diritto Ambientale e uno in Diritto d’Autore e dello spettacolo e si è specializzato in Blockchain Technologies presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Docente presso la Business School dell’Università Ca’Foscari di Venezia, collabora con istituti di formazione per le materie connesse al diritto delle nuove tecnologie, alla privacy e alla blockchain e relative applicazioni, all’amministrazione digitale; è consulente di P.A. per la digitalizzazione e l'adeguamento GDPR. Socio fondatore di Porto4, è dedicato principalmente ai programmi 4ANALYSIS - analisi strategica d'Impresa, 4 GDPR  e 4FORMAZIONE - per la diffusione della cultura legale nelle imprese. Da oltre 15 anni opera nel diritto delle nuove tecnologie, industriale, d’autore e societario. E’ interessato ai processi d’innovazione in ogni ambito, appassionato d’arte contemporanea e insegna teatro.