Resale right in inglese o droit de suite in francese, il diritto di seguito è un diritto economico che spetta agli artisti per le vendite delle proprie opere d’arte e che si concretizza nel riconoscimento di una percentuale (variabile dallo 0.25% al 4%) sul prezzo di ciascuna delle vendite successive alla prima.
L’esercizio del diritto è subordinato all’esistenza di alcune condizioni specifiche tra cui:
- oggetto della vendita deve essere l’opera originale o una delle copie a tiratura limitata;
- il valore della vendita deve essere superiore ai 3.000 euro;
- nella vendita deve essere coinvolto (come acquirente, venditore o intermediario) un professionista del mercato dell’arte (gallerista, casa d’aste, commerciante).
La percentuale riconosciuta all’artista non può comunque superare i 12.500,00 euro, qualunque sia in valore di vendita espresso dal mercato.
L’avvento degli NFT consente tra le altre cose, sotto un profilo tecnico, di regolare la gestione autonoma e automatizzata di eventuali royalties.
Lo smart contract contenuto all’interno del Non Fungible Token, infatti, può essere scritto per realizzare molteplici operazioni e tra queste anche il prelievo automatico di una percentuale dalla somma versata per l’acquisto dell’opera e l’invio della stessa, sempre in automatico, al wallet di soggetti non direttamente coinvolti nella compravendita (ad esempio l’artista, gli eredi …).
Tale operazione richiama sotto molti aspetti una sostanziale applicazione del diritto di seguito.
Ci si deve chiedere, però, se tale applicazione sia o meno legittima.
Per rispondere alla domanda si devono prendere in considerazione gli articoli 144 e seguenti della legge sul diritto d’autore (L.633/1941 e ss.mm.) che regolamentano il diritto di seguito e ne attribuiscono alla S.I.A.E. (Società Italiana Autori e Editori) la gestione collettiva.
L’art. 172 l.aut. sanziona il mancato rispetto degli obblighi dichiarativi e di versamento nei confronti della S.I.A.E. e solo dopo l’introduzione della direttiva europea Barnier e del d.lgs 35/2017, sono state autorizzate all’intermediazione anche altre società di gestione collettiva differenti dalla S.I.A.E. (ma comunque nella forma associativa e senza fini di lucro) ed è stato consentito agli autori di scegliere la società di gestione collettiva di riferimento.
Questa apertura legislativa, con una certa approssimazione consente di uscire da monopolio SIAE ma non è ancora sufficiente per rendere legittima da parte degli artisti la gestione diretta e autonoma dei diritti di seguito connessi alle proprie opere d’arte che potrebbe realizzarsi con l’utilizzo degli NFT.
Fondamentale quindi è domandarsi ogni volta se il diritto di seguito sia o meno applicabile alla specifica compravendita, se cioè sussistano le condizioni indicate dagli art. 144 e seguenti della l. aut. richiamate all’inizio di questo articolo; particolare attenzione dovrà essere posta al coinvolgimento o meno del professionista del mercato dell’arte nella compravendita dell’opera.
Per un artista digitale, quindi, sarà fondamentale comprendere se la piattaforma/marketplace selezionata per realizzare (“mintare” in termini tecnici) e commercializzare i propri NFT, debba considerarsi un soggetto che opera professionalmente del mercato dell’arte o meno.
Ne parliamo all’interno del ciclo di convegni realizzati da D&L net nell’incontro dal titolo “I nuovi scenari di Blockchain e degli Smart Contract”