Di recente è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 17 luglio 2020, n. 77, di conversione del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto “Rilancio”), recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
UNA TUTELA PER IMPRESE E LAVORATORI
Fra le principali misure introdotte rientra anche quella di cui all’art. 43-bis, che prevede, per l’anno 2020, la possibilità di stipulare contratti di rete volti a favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti ai settori maggiormente colpiti dal blocco dell’economia nazionale, disposto con i provvedimenti emergenziali degli ultimi mesi.
Pertanto, le imprese che negli ultimi mesi hanno subito una flessione del fatturato tale da non consentire il mantenimento del personale già in servizio, possono oggi stipulare un contratto di rete con imprese del medesimo settore (anche) al fine di consentire ai propri dipendenti il mantenimento del posto di lavoro.
Il meccanismo di salvaguardia del livello occupazionale potrà operare attraverso gli istituti del distacco di personale e della codatorialità: nel primo caso, il datore di lavoro potrà porre temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di un altro imprenditore per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa; nel secondo caso, potranno coesistere più datori di lavoro all’interno di un medesimo rapporto, per cui il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
Vediamo nel dettaglio il funzionamento e le finalità del contratto di rete nonché, nello specifico, il dettato della norma in commento.
IL CONTRATTO DI RETE
Il contratto di rete è stato introdotto nel nostro ordinamento dall’art. 3, commi 4-ter, 4-quater, 4-quinquies, della Legge n. 33 del 9 aprile 2009 (di conversione del D.L. n. 5 del 10 febbraio 2009), così come modificata dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito nella Legge n. 122 del 30 luglio 2010[1].
Il contratto in questione consente a più imprenditori di avviare una collaborazione finalizzata all’accrescimento – individuale (relativo alla singola impresa) e collettivo (relativo alle imprese che fanno parte della rete) – sia della propria capacità innovativa che della propria competitività sul mercato.
Segnatamente, gli obblighi derivanti dalla stipulazione di un contratto di rete possono riguardare:
- la collaborazione in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie attività;
- lo scambio di informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica;
- l’esercizio in comune di una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa.
Il perseguimento di obiettivi strategici e comuni di crescita è l’elemento che distingue il contratto di rete da altre forme di collaborazione, dirette piuttosto alla mera condivisione dei rendimenti.
In particolare, grazie alla stipulazione di un contratto di rete, la singola impresa potrà accedere con più facilità al know-how di imprese della stessa filiera e, pertanto, potrà beneficiare dell’opportunità di implementare nuove tecnologie.
In secondo luogo, le imprese in questione – proprio in virtù dell’appartenenza alla rete – potranno incrementare la loro capacità concorrenziale, sia nel mercato nazionale, sia, soprattutto, in ambito internazionale.
LA “NUOVA” CAUSALE DI SOLIDARIETÀ
Come sopra anticipato, il c.d. Decreto Rilancio ha aggiunto all’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009), i commi dal 4-sexies al 4-octies, al fine di disciplinare la possibilità di stipulare un contratto di rete con “causale di solidarietà”, ovvero per favorire il mantenimento dei livelli occupazionali delle imprese appartenenti alle filiere che si sono trovate in particolare difficoltà economica a causa dello stato di crisi o di emergenza dichiarati con provvedimento delle autorità competenti.
Il contratto di rete, quindi, è stato (ri)valutato dal Legislatore quale strumento idoneo a garantire una maggiore flessibilità nella gestione dei dipendenti, il mantenimento del posto di lavoro e la conservazione del patrimonio di professionalità della singola impresa.
Si ricorda infatti che con Decreto Legge n. 76 del 28 giugno 2013 – convertito con modifiche con la Legge n. 99 del 09 agosto 2013 (cd. DL Lavoro) – è stato novellato l’art. 30 del D.lgs. 276/2003 (cd. Riforma Biagi) al fine di introdurre due importanti novità in materia di contratto di rete: la disciplina del distacco di personale[2] – ipotesi che si verifica quando un datore di lavoro pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa – ed il regime di codatorialità[3].
Nel caso vi sia un contratto di rete, quindi, l’interesse del “distaccante” – requisito necessario affinchè il distacco possa considerarsi legittimo – sorge automaticamente in forza dell’operare della rete[4].
Il Decreto Rilancio, quindi, sfruttando le potenzialità del contratto di rete, ha previsto che le imprese che stipulano il contratto di rete per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le partecipanti, potranno ricorrere agli istituti del distacco e della codatorialità, ai sensi dell’art. 30, comma 4 ter, del D.Lgs. n. 276/2003, per perseguire le seguenti finalità:
- impiego di lavoratori delle imprese partecipanti alla rete che sono a rischio di perdita del posto di lavoro;
- inserimento di persone che hanno perso il posto di lavoro per chiusura di attività o per crisi di impresa;
- assunzione di figure professionali necessarie a rilanciare le attività produttive nella fase di uscita dalla crisi.
La normativa introdotta con il Decreto Rilancio deroga inoltre alle disposizioni generali in ordine all’obbligo di pubblicità previsto dal comma 4-quater dell’art. 3 del D.L. n. 5/2009 (conv. da L. n. 33/2009) in materia di obbligo di iscrizione del contratto di rete nel registro delle imprese.
Tale obbligo può essere ora assolto mediante sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 24 del CAD, “con l’assistenza di organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro rappresentative a livello nazionale presenti nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1986, n. 936, che siano espressione di interessi generali di una pluralità di categorie e di territori”.
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[1] Si segnala inoltre l’ulteriore intervento legislativo attuato con l’art. 45 della Legge 7 agosto 2012 n. 134, in sede di conversione del Decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante “Misure urgenti per la crescita del paese”, seguito infine dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 (cd. Sviluppo bis) pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 e convertito con modifiche dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221.
[2] La norma in questione prevede che: “qualora il distacco di personale avvenga tra aziende che abbiano sottoscritto un contratto di rete di impresa che abbia validità ai sensi del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, l’interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell’operare della rete, fatte salve le norme in materia di mobilità dei lavoratori previste dall’articolo 2103 del codice civile“.
[3] Si tratta della possibilità che coesistano più datori di lavoro in uno stesso rapporto. La norma prevede infatti “la codatorialità dei dipendenti ingaggiati con regole stabilite attraverso il contratto di rete stesso“. Pertanto, con riferimento a tale personale, il potere direttivo potrà essere esercitato da ciascun imprenditore che partecipa al contratto di rete.
Il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 35/2013, ha disposto che, sul punto, il personale ispettivo si limiti a verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario.