COVID-19, Forza Maggiore ed Esecuzione dei contratti

Pare evidente che in questi giorni la diffusione del c.d. Coronavirus possa essere individuato come causa di forza maggiore nell’eventualità di tardato o mancato rispetto dei termini contrattuali.

In particolar modo, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo 2020 possono costituire nello specifico una causa di forza maggiore per c.d. factum principis e cioè a causa di un’imposizione dello Stato.

Tentiamo qui di fare degli esempi pratici di situazioni contrattuali, delle problematiche che si possono creare e delle possibili risoluzioni.

FORZA MAGGIORE – ESEMPI PRATICI

1) Ordinativi di merci o servizi e contratti conclusi per specifici eventi o per il periodo relativo all’infezione da Coronavirus.

ORDINATIVI NON ANCORA EVASI

Gli ordinativi di merce o di servizi non ancora evasi e richiesti per eventi specifici o necessità specifiche a cui non sia possibile dare seguito in considerazione della sospensione degli eventi pubblici (uno spettacolo, una festa, un’inaugurazione etc.) potranno certamente essere revocati in considerazione del fatto che tali eventi non possono essere svolti, perché impediti da un provvedimento straordinario imposto dallo Stato che non è imputabile al soggetto che ha richiesto l’ordine o il servizio. Si tratta infatti di eventi imprevisti e imprevedibili.

In pratica, si potrà richiedere la risoluzione del contratto per forza maggiore senza che possa essere richiesto alcun danno da parte del fornitore.

ORDINI GIÀ EVASI

Ove invece l’ordine dovesse essere già stato evaso, quindi i materiali già prodotti e forniti o il servizio già reso, ovvero ci si trovi nella situazione di aver ricevuto una normale fornitura ma non si è in grado di far fronte al relativo pagamento perché non si è potuto dare seguito alle vendite (ad esempio il caso dei negozi retail che non vendano beni di prima necessità), il debitore potrà tentare di giustificare il proprio ritardo sempre per la medesima ragione, chiedendo ad esempio una dilazione nei pagamenti.

IMPOSSIBILITÀ DI EVADERE L’ORDINE

Nella situazione opposta, invece, in cui il soggetto che deve dare seguito all’ordine, a causa dell’emergenza, non possa rifornire il proprio cliente (ad esempio perché non ha ricevuto l’approvvigionamento delle materie prime dalla Cina o ha dovuto chiudere l’impianto di produzione), si potrà sospendere l’esecuzione del contratto ove non sia previsto un termine essenziale per la consegna. Se, invece, il termine di consegna era considerato essenziale, si potrà risolvere il contratto per causa di forza maggiore.

Attenzione in tutte queste fattispecie:

  1. il motivo dell’inadempimento deve essere conseguente allo stato di emergenza.
    Non sono ammesse ragioni che erano conosciute o conoscibili da parte del soggetto inadempiente;
  2. ove l’ordine venga emesso durante il periodo dell’emergenza non potrà più essere sostenuta la causa di forza maggiore.
    I problemi conseguenti al Coronavirus erano ben noti e quindi prevedibili al momento dell’ordine.

2) Contratti continuativi in essere

Per quanto riguarda i contratti a prestazione continuativa, si potrà sempre sostenere la richiesta di risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (ad es: non riesco a far fronte al pagamento del canone perché è troppo alto rispetto ai miei incassi) ovvero per la causa di forza maggiore (la norma di legge prevede la chiusura della mia attività).

In realtà, però, in un periodo di crisi come quello attuale la necessità solitamente non è di risolvere il contratto, bensì di mantenerlo in essere in attesa che l’emergenza finisca e al contempo ridurre o sospendere i pagamenti dei canoni.

Questi gli esempi concreti:

LOCAZIONI

Nel caso di locazioni commerciali si può certamente giustificare un ritardo nel pagamento del canone dovuto alla forza maggiore.
Il ritardo non potrà essere giustificato molto a lungo e il locatore potrà sempre chiedere la risoluzione del contratto. Si ritiene però che sia più proficuo richiedere una sospensione ovvero una riduzione temporanea del canone.

Ciò che il conduttore può fare è risolvere il contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta o comunque per forza maggiore, senza dover dare il preavviso previsto per contratto e per legge.
Questa è attualmente la forza contrattuale del conduttore perché al locatore, invece di vedersi risolto il contratto senza preavviso e restituito l’immobile con il rischio di tenerlo sfitto per mesi, conviene accordare la riduzione del canone in via temporanea.

L’accordo di sospensione/riduzione temporanea del canone (ad es: rinuncia al pagamento del canone per il mese di marzo ovvero riduzione per 3 mesi del canone del 50% etc) può sempre essere contrattata tra le parti.

Attraverso la registrazione dell’accordo di temporanea riduzione del canone annuo presso l’Agenzia delle Entrate, il locatore non dovrà corrispondere la tassazione sull’importo che non percepirà dal conduttore in quell’anno rispetto al canone originariamente previsto.

AFFITTI D’AZIENDA

Analoga è la situazione in caso di affitti d’azienda, ma da un punto di vista pratico solitamente è differente.

Nelle attuali contingenze è improbabile che il concedente ritenga proficua o conveniente la risoluzione del contratto e la relativa restituzione dell’azienda rispetto ad una ricontrattazione del canone.

Spesso peraltro il canone ha una parte fissa e una variabile collegata al fatturato.

In questo caso è certamente proficuo per entrambe le parti arrivare ad un accordo che preveda la riduzione temporanea del canone, ad esempio escludendo il canone fisso e applicando solamente il variabile sulla base del fatturato, rendendo così più sostenibile la situazione per l’affittuario che si starà comunque facendo carico già di tutti i costi fissi.

AFFITTI DI RAMO D’AZIENDA

Differisce la situazione degli affitti di ramo d’azienda per le attività all’interno dei centri commerciali o Outlet.

In questi casi infatti le previste chiusure dei centri nei fine settimana ovvero la riduzione di orari di apertura divengono un inadempimento del concedente che, seppure scusabile sempre a causa dei provvedimenti normativi del Governo, dovrà necessariamente accettare la riduzione/sospensione della controprestazione, cioè del pagamento del canone, da parte dei singoli esercizi che vedono ridursi il numero delle presenze dei consumatori nei propri negozi.

3) Contratti che devono essere conclusi da qui in avanti – Clausola Coronavirus

Per quanto riguarda invece eventuali contratti o accordi commerciali da concludersi in piena emergenza, sarà opportuno considerare come questa possa condizionare i contratti stessi.

Sarà quindi utile prevedere specificamente i casi di inadempimento dovuti agli effetti del Coronavirus e i relativi rimedi, ovvero la previsione di termini elastici o la possibile rideterminazione automatica di prezzi e valori dei beni oggetto dei contratti sulla base di coefficienti predeterminati etc.

Il team di Porto4 rimane a disposizione per qualunque questione relativa alla gestione dei contratti durante l’emergenza Coronavirus.
Potete contattarci via mail , telefono o Skype (porto4studiolegale). 

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Giovanni Brancalion Spadon

Giovanni Brancalion Spadon

Nato a Venezia, ha studiato presso l’Università di Bologna e presso l’UCLA California, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2004. Dopo la laurea ha conseguito un master in Diritto delle Nuove Tecnologie, uno in Diritto Ambientale e uno in Diritto d’Autore e dello spettacolo e si è specializzato in Blockchain Technologies presso il Massachusetts Institute of Technology (MIT) di Boston. Docente presso la Business School dell’Università Ca’Foscari di Venezia, collabora con istituti di formazione per le materie connesse al diritto delle nuove tecnologie, alla privacy e alla blockchain e relative applicazioni, all’amministrazione digitale; è consulente di P.A. per la digitalizzazione e l'adeguamento GDPR. Socio fondatore di Porto4, è dedicato principalmente ai programmi 4ANALYSIS - analisi strategica d'Impresa, 4 GDPR  e 4FORMAZIONE - per la diffusione della cultura legale nelle imprese. Da oltre 15 anni opera nel diritto delle nuove tecnologie, industriale, d’autore e societario. E’ interessato ai processi d’innovazione in ogni ambito, appassionato d’arte contemporanea e insegna teatro.