Il contratto di assicurazione: clausole vessatorie

Le clausole vessatorie, imposte dalla parte contrattualmente forte, comportano uno squilibrio ingiusto a sfavore dell’Assicurato, questo viene tutelato dall’ordinamento giuridico mediante l’introduzione di una normativa che prevede la nullità delle stesse se non adeguatamente concordate tra le parti.

Esse dovranno essere, come visto, scritte in modo chiaro e comprensibile e soprattutto dovranno essere elencate alla fine del con- tratto e sottoscritte da entrambe le parti a riprova del fatto che su di esse è stata posta particolare attenzione e sono state oggetto di discussione e contrattazione nella fase di elaborazione contrattuale.

Ove non venissero rispettate tali condizioni le clausole si dovranno considerare come non apposte e quindi inidonee a produrre alcun effetto giuridico.

Ciò premesso elenchiamo brevemente le più comuni clausole vessatorie presenti nei contratti assicurativi, ricordando che è sempre opportuno, ove possibile, contestarne l’utilizzo, così come è sempre consigliabile soffermarsi sulle conseguenze delle stesse prima di accettarle.

Il legislatore comunitario ha ritenuto vessatoria la clausola che consente all’Assicuratore di recedere dalla prosecuzione del contratto di assicurazione in caso di sinistro, ove cioè l’Assicurato venisse considerato antieconomico per la prosecuzione del rapporto assicurativo.

É considerata vessatoria la clausola che impone il divieto di assicurare scoperti e franchigie, lo è la clausola che prevede la decadenza dal diritto d’indennizzo ove venga omessa – senza dolo – l’esistenza di più contratti che assicurano il medesimo rischio; quella che nella previsione così detta di “tacita proroga” preveda un termine eccessivamente anticipato di disdetta (consigliabile un temine massimo trimestrale); è vessatoria la clausola peritale quando ai periti vengono deferite questioni non solo di natura tecnica ma anche giuridica; sono vessatorie le clausole che sanzionano il comportamento dell’Assicurato che senza dolo non adempia all’obbligo di avviso o salvataggio del bene; sono vessatorie le clausole che pongano a carico dell’Assicurato la prova che il sinistro non sia avvenuto per dolo o colpa grave, comportando un’eccessiva inversione dell’onere probatorio proprio dell’Assicuratore.

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Sebastiano Angelo Scarpa

Sebastiano Angelo Scarpa

Nato a Venezia, laureato presso l’Università degli studi di Trieste, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2007. Dopo la laurea ha frequentato il Graduate Diploma in Law (CPE) presso la Bournemouth University, svolgendo la propria attività professionale a Londra presso una delle maggiori compagne assicurative e successivamente presso uno studio legale internazionale. Socio fondatore di Porto4, è responsabile del programma 4Analisis – La cultura legale che accelera la performance e coordinatore dell’attività giudiziale, in un’ottica di miglioramento dei processi e delle prassi aziendali prevenendo il contenzioso. Esperto di diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto assicurativo. E’ interessato allo sviluppo dei processi produttivi e strategici aziendali ed è un appassionato di cucina.