Il contratto di assicurazione: indennizzo

Salvo patto contrario – che dovrà essere provato per iscritto – nella liquidazione del danno viene applicata la regola proporzionale. Conseguentemente l’Assicurato che subisca un danno incorrerà nel rischio di veder ridotto l’importo liquidato. Per ovviare a tale inconveniente è sempre possibile inserire nella fase di contrattazione alcune clausole contrattuali favorevoli all’Assicurato.

La prima comunemente chiamata “a primo rischio”, da diritto all’Assicurato ad ottenere un indennizzo corrispondente al danno effettivamente patito, nei limiti ovviamente del massimale di copertura; la seconda definita “Valore pari al nuovo” determina l’indennizzabilità del bene in base al così detto “valore di rimpiazzo”.

Precisiamo però che tale seconda clausola spesso comporta la necessità di riacquistare o ricostruire il bene andato danneggiato anche se tale previsione è derogabile dalle parti.

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Sebastiano Angelo Scarpa

Sebastiano Angelo Scarpa

Nato a Venezia, laureato presso l’Università degli studi di Trieste, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2007. Dopo la laurea ha frequentato il Graduate Diploma in Law (CPE) presso la Bournemouth University, svolgendo la propria attività professionale a Londra presso una delle maggiori compagne assicurative e successivamente presso uno studio legale internazionale. Socio fondatore di Porto4, è responsabile del programma 4Analisis – La cultura legale che accelera la performance e coordinatore dell’attività giudiziale, in un’ottica di miglioramento dei processi e delle prassi aziendali prevenendo il contenzioso. Esperto di diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto assicurativo. E’ interessato allo sviluppo dei processi produttivi e strategici aziendali ed è un appassionato di cucina.