Salvo patto contrario – che dovrà essere provato per iscritto – nella liquidazione del danno viene applicata la regola proporzionale. Conseguentemente l’Assicurato che subisca un danno incorrerà nel rischio di veder ridotto l’importo liquidato. Per ovviare a tale inconveniente è sempre possibile inserire nella fase di contrattazione alcune clausole contrattuali favorevoli all’Assicurato.
La prima comunemente chiamata “a primo rischio”, da diritto all’Assicurato ad ottenere un indennizzo corrispondente al danno effettivamente patito, nei limiti ovviamente del massimale di copertura; la seconda definita “Valore pari al nuovo” determina l’indennizzabilità del bene in base al così detto “valore di rimpiazzo”.
Precisiamo però che tale seconda clausola spesso comporta la necessità di riacquistare o ricostruire il bene andato danneggiato anche se tale previsione è derogabile dalle parti.
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