Il contratto di assicurazione: la forma

Il contratto di assicurazione non necessita della forma scritta per la propria esistenza, tale forma viene richiesta esclusivamente “ad probationem” cioè al solo fine di fornire la prova delle condizioni contrattuali pattuite, altrettanto dicasi per le eventuali e successive integrazioni e/o modifiche.

Tutte le clausole di maggior rilievo e delicatezza (quali quelle che determinano la nullità, le decadenze, le limitazioni di garanzia, oltre che particolari oneri a carico dell’Assicurato) devono essere evidenziate con un particolare carattere che le renda immediatamente riconoscibili e devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art.166 codice assicurazioni). Ove non vengano rispettate tali indicazioni sarà possibile eccepire l’inopponibilità delle clausole stesse all’Assicurato.

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Sebastiano Angelo Scarpa

Sebastiano Angelo Scarpa

Nato a Venezia, laureato presso l’Università degli studi di Trieste, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2007. Dopo la laurea ha frequentato il Graduate Diploma in Law (CPE) presso la Bournemouth University, svolgendo la propria attività professionale a Londra presso una delle maggiori compagne assicurative e successivamente presso uno studio legale internazionale. Socio fondatore di Porto4, è responsabile del programma 4Analisis – La cultura legale che accelera la performance e coordinatore dell’attività giudiziale, in un’ottica di miglioramento dei processi e delle prassi aziendali prevenendo il contenzioso. Esperto di diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto assicurativo. E’ interessato allo sviluppo dei processi produttivi e strategici aziendali ed è un appassionato di cucina.