Il contratto di assicurazione non necessita della forma scritta per la propria esistenza, tale forma viene richiesta esclusivamente “ad probationem” cioè al solo fine di fornire la prova delle condizioni contrattuali pattuite, altrettanto dicasi per le eventuali e successive integrazioni e/o modifiche.
Tutte le clausole di maggior rilievo e delicatezza (quali quelle che determinano la nullità, le decadenze, le limitazioni di garanzia, oltre che particolari oneri a carico dell’Assicurato) devono essere evidenziate con un particolare carattere che le renda immediatamente riconoscibili e devono essere redatte in modo chiaro e comprensibile (art.166 codice assicurazioni). Ove non vengano rispettate tali indicazioni sarà possibile eccepire l’inopponibilità delle clausole stesse all’Assicurato.
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