Il contratto di assicurazione: liquidazione del sinistro

Al momento del risarcimento del danno risultano esclusi a meno di una esplicita pattuizione contraria i danni indiretti. Tipico esempio nel caso di danni agli impianti produttivi è il così detto “lucro cessante” cioè il mancato profitto determinato dal fermo impianti. Solo se il contratto assicurativo viene esteso ai danni indiretti tale voce di danno talvolta ingente potrà essere indennizzata. Medesimo discorso varrà per il così detto “vizio intrinseco” ove cioè venga provato che il vizio – già presente nel bene assicurato ha determinato o aggravato il danno; chiaramente tale eccezione consentirà all’Assicuratore di esimersi dal pagamento o di contenere il risarcimento.

Per scongiurare il richiamo a tale limitazione – il cui onere probatorio ricade comunque sull’Assicuratore – è possibile inserire nel contratto anche la copertura da vizio intrinseco;in ogni caso in sede contrattuale è buona prassi indicare l’esistenza dei vizi conosciuti così che non possano essere opposti in fase di liquidazione.

Il coinvolgimento dell’Assicurato nella determinazione del danno costituisce un ulteriore elemento di limitazione e talvolta esclusione della risarcibilità del danno stesso; si rammenta che tale limitazione non potrà operare come spesso invece accade ove l’eventuale dolo o colpa grave sia ravvisabile nella condotta di un terzo del cui fatto l’Assicurato deve rispondere – tipicamente i dipendenti – ogni previsione contrattuale contraria avrà natura vessatoria.

Anche la comunicazione tardiva del sinistro può determinare il rifiuto dell’Assicuratore di indennizzare il danno, si rammenta che il sinistro deve essere denunciato entro i 3 giorni successivi; nel caso di sinistri successivi e concatenati tale denuncia deve avvenire ogni volta che si verifica un fatto nuovo rilevante. Si ricorda infine che la tardiva e ingiustificata liquidazione da parte dell’Assicuratore comporta a favore dell’Assicurato il diritto ad ottenere anche la liquidazione degli interessi compensativi essendo il debito della compagnia Assicurativa un debito di valore.

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Sebastiano Angelo Scarpa

Sebastiano Angelo Scarpa

Nato a Venezia, laureato presso l’Università degli studi di Trieste, è iscritto all’Albo Avvocati di Venezia dal 2007. Dopo la laurea ha frequentato il Graduate Diploma in Law (CPE) presso la Bournemouth University, svolgendo la propria attività professionale a Londra presso una delle maggiori compagne assicurative e successivamente presso uno studio legale internazionale. Socio fondatore di Porto4, è responsabile del programma 4Analisis – La cultura legale che accelera la performance e coordinatore dell’attività giudiziale, in un’ottica di miglioramento dei processi e delle prassi aziendali prevenendo il contenzioso. Esperto di diritto commerciale, diritto fallimentare, diritto dei trasporti e della navigazione, diritto assicurativo. E’ interessato allo sviluppo dei processi produttivi e strategici aziendali ed è un appassionato di cucina.