È un dato di fatto che l’assicurazione sia uno strumento indispensabile per le Aziende al fine di limitare il rischio di impresa e di tutelare la produzione in caso di sinistro.
Gli strumenti assicurativi a disposizione nel mercato sono variegati e spesso ci si affida a dei prodotti che promettono una accattivante garanzia “all risk”.
Con la doverosa premessa che la polizza perfetta a protezione di ogni rischio purtroppo non esiste, tentiamo di dare degli spunti pratici per evitare che, errate valutazioni prodromiche dei rischi, trabocchetti celati in molti contratti assicurativi, prassi negative ed errori nella gestione dei sinistri, possano portare al risultato di una mancata copertura assicurativa in caso di eventi dannosi.
Andiamo quindi ad esaminare alcuni passaggi pratici nella gestione del rischio e del sinistro, che divideremo in due categorie:
- Comportamenti Preventivi (Gestione del Rischio) da tenere cioè in considerazione prima e dopo la sottoscrizione della Polizza Assicurativa.
- Comportamenti in caso di Sinistro (Gestione del Sinistro) da tenere in considerazione nel caso di verificazione di un sinistro e per la gestione dello stesso.
> SCARICA IL NOSTRO VADEMECUM SULLE ASSICURAZIONI PUBBLICATO SULLA RIVISTA “MOLINI D’ITALIA”
COMPORTAMENTI PREVENTIVI
L’Azienda è la prima a conoscere le proprie esigenze, i punti nevralgici e le criticità della produzione, risultando così la detentrice di tutte le informazioni necessarie per la più corretta valutazione di ogni rischio. Proprio dalla correttezza e precisione delle informazioni che l’Azienda riuscirà a fornire dipenderanno la corretta individuazione dei rischi da assicurare, dei valori assicurabili e quindi anche dei massimali adeguati della polizza assicurativa.
Le prime scelte essenziali da compiere per sottoscrivere polizze che siano il più possibile corrette e complete sono:
- La scelta dell’Assicuratore: L’Assicuratore (o meglio il Broker Assicurativo) è certamente il punto di contatto tra l’Azienda e l’Assicurazione. Purtuttavia questo non deve essere meramente un agente con cui viene sottoscritta la polizza standard imposta dall’Assicurazione, il Broker Assicurativo deve invece essere una delle figure chiave necessarie per l’individuazione del prodotto assicurativo più idoneo al caso concreto. Il Broker deve infatti garantire la massima Professionalità in quanto è il soggetto con cui l’Azienda collaborerà per la formazione della valutazione dei rischi da assicurare e per l’individuazione della polizza più adeguata. Il Broker dovrà inoltre fornire la massima Assistenza sia nella contrattazione delle condizioni contrattuali aggiuntive e modificative della polizza rispetto a quelle previste dal prodotto assicurativo prescelto, sia al momento del verificarsi di un sinistro e fino alla conclusione di tutto il relativo procedimento quale soggetto agevolatore della chiusura positiva della vertenza.
- La scelta della Compagna di Assicurazione: Nella scelta della Compagnia di Assicurazione con cui sottoscrivere la polizza, si dovrà innanzitutto tener presente che ogni Assicurazione può avere dei punti di forza e delle specializzazioni in determinati settori e che quindi non si deve necessariamente scegliere la medesima Compagna per tutte le polizza che si intendono sottoscrivere, ma che invece, il più delle volte, è opportuno ricercare per un determinato rischio da assicurare la Compagnia più specializzata, che offrirà certamente dei prodotti migliori e spesso anche a condizioni più vantaggiose.
Altra caratteristica da tenere in considerazione al momento della scelta nella sottoscrizione delle polizze è la Serietà della Compagnia di Assicurazione. Risulta infatti evidente come non sia certamente utile aver sottoscritto una polizza con un premio particolarmente vantaggioso se al momento del sinistro la Compagnia risulta essere particolarmente lenta negli interventi operativi (come ad esempio nel conferimento dell’incarico al perito per la valutazione del danno), ovvero cavillosa e pretestuosa nelle interpretazioni contrattuali al fine di escludere la copertura assicurativa, ovvero particolarmente rigida nella quantificazione a ribasso della liquidazione del danno.
Infine è opportuno valutare la Solvibilità, anche con proiezione nel lungo periodo, della Compagnia con cui si sottoscrive la polizza. Risulterebbe infatti del tutto inutile avere una assicurazione che, nel momento in cui deve garantire la copertura assicurativa ovvero liquidare il danno, si trovi in stato di insolvenza, rischiando di pregiudicare tutti gli sforzi fatti per la tutela dell’Azienda.
Successivamente all’individuazione del prodotto assicurativo e alla Compagnia con il quale sottoscriverlo, si deve accuratamente valutare tutte le le condizioni previste nella polizza comprese naturalmente anche tutte le condizioni generali di contratto.
Da un punto di vista contrattuale in generale si segnalano qui nel seguito alcuni esempi di clausole a cui prestare particolare attenzione o che possono generare particolari criticità:
- innanzitutto si dovranno valutare con attenzione le clausole contrattuali che escludono o limitano la copertura assicurativa;
- quelle che escludono anche solo parzialmente la copertura per danni diretti e/o indiretti;
- quelle che indicano una legge applicabile al contratto differente da quella italiana, che possono risultare particolarmente sfavorevoli (condizioni spesso presenti nei contratti conclusi con assicurazioni straniere);
- quelle che indicano la giurisdizione di un tribunale straniero ovvero che prevedono una clausola arbitrale;
- per contro, sarà sempre opportuno verificare che sia prevista ad esempio l’esclusione pattizia della applicabilità dell’art. 1906 del codice civile (il quale prevede che l’assicurazione non debba rispondere per danni causati da un vizio della cosa assicurata);
Successivamente alla sottoscrizione della polizza assicurativa, l’Azienda rimane comunque la prima a dover prevedere ed evitare che si verifichino sinistri e a tutelare se stessa mantenendo la polizza opportunamente aggiornata.
Sarà così sempre assolutamente necessario provvedere alle manutenzioni ordinarie dei fabbricati e degli impianti conservando accuratamente la relativa documentazione comprovante gli interventi perpetrati negli anni. In caso ad esempio di crolli, incendi o esplosioni si potrà dare prova inequivoca del corretto comportamento dell’Azienda assicurata senza che vi possa essere spazio a contestazioni volte a limitare o escludere l’operatività della polizza. Nei casi di danno cagionato da fenomeno elettrico sarà certamente opportuno avere le certificazione di tutti gli impianti. Pensiamo ancora ad un semplice caso di allagamento di un magazzino di stoccaggio di merce dovuto ad eventi atmosferici particolarmente gravi, tali da non prefigurare però una causa di forza maggiore che avrebbe escluso la responsabilità per i danni cagionati alla merce stoccata dal bagnamento. In tale fattispecie la scarsa manutenzione della pavimentazione (che dovesse ad esempio presentare avvallamenti), il mancato rialzo della merce rispetto alla pavimentazione (elemento spesso previsto espressamente nelle polizze assicurative), ovvero la mancata pulizia o manutenzione degli scarichi atti al deflusso delle acque piovane, potrebbero dare adito a limitazioni ovvero esclusioni della copertura assicurativa. Durante il periodo di valenza delle polizze si dovranno inoltre sempre comunicare all’Assicurazione le eventuali modifiche delle situazioni di fatto relativa al rischio assicurato.
Un caso classico è il cambio di destinazione d’uso dell’immobile; continuando il precedente esempio del magazzino di stoccaggio, pensiamo all’eventualità in cui parte di questo venisse restaurato e adibito ad uffici. Risulta evidente come al copertura assicurativa stipulata per un magazzino non potrà certamente essere la medesima rispetto a quella di un ufficio direzionale, inoltre l’inevitabile modifica della destinazione d’uso catastale permetterà che l’Assicurazione eccepisca la falsa ovvero quantomeno l’errata dichiarazione in merito alla tipologia di bene assicurato. Altra analoga situazione si può verificare nel caso di l’insorgenza di nuovi o maggiori rischi aziendali, ad esempio a seguito di incorporazione di un’altra azienda o ramo di essa, che svolga differenti attività oppure che modifichi il giro d’affari dell’azienda incorporante.
Infine l’Azienda dovrà preoccuparsi dell’aggiornamento delle polizze, sia con riferimento ai valori dei beni assicurati, che relativamente ai massimali di indennizzo.
Come abbiamo visto anche in precedenza, il valore dei beni assicurati è molto importante e deve essere individuato con precisione per evitare sovra-assicurazioni ovvero sotto-assicurazioni.
Nel caso quindi si verifichino sostituzioni di impianti, di linee produttive o di macchinari che modifichino il valore dei beni assicurati in costanza del contratto di assicurazione, tali eventi dovranno essere necessariamente comunicati all’Assicurazione con conseguente aggiornamento dei valori delle polizze già concluse.
Un caso emblematico che si è sovente ripetuto soprattutto nello scorso decennio è quello di polizze che indicavano i massimali di risarcimento in lire e che non erano stati aggiornati negli anni nemmeno con l’introduzione della moneta unica. Risulta chiaro come sinistri intervenuti molti anni dopo la conclusione delle polizze che indicavano ancora i massimali assicurati in lire abbiano creato non pochi problemi a coloro che si sono visti indennizzare solo fino al massimo importo previsto in polizza, divenuto chiaramente inidoneo, perchè computato con la mera conversione matematica del cambio lira-euro, rimanendo evidentemente scoperti per importi considerevoli.
> SCARICA IL NOSTRO VADEMECUM SULLE ASSICURAZIONI PUBBLICATO SULLA RIVISTA “MOLINI D’ITALIA”
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO
Il fatto di essere assicurati non significa che in casi di sinistro non vi sia nulla da fare e che la Compagnia di Assicurazione gestirà tutto in modo autonomo indennizzando qualsiasi importo venga richiesto. Al momento del verificarsi di un evento dannoso coperto di polizza assicurativa, la Compagnia di Assicurazione diviene automaticamente un soggetto nei cui confronti l’Azienda vanta un diritto di credito (seppur non ancora quantificato) e quindi diviene una “controparte” nel senso giuridico del termine. Per evitare eccezioni che possano escludere o limitare al copertura e per essere indennizzati correttamente è opportuno che l’Azienda si attivi tempestivamente e ponga in essere tutti i passi idonei alla propria tutela. Immediatamente, ovvero appena sia possibile (sulla base alla tipologia di evento) al verificarsi di un sinistro coperto da assicurazione, è necessario porre in essere tutte le possibili accortezze al fine di minimizzare il danno, attivando anche tutte le eventuali procedure di sicurezza eventualmente previste in Azienda, intervenendo anche per evitare ulteriori rischi.
Per chiarire con un esempio, in caso di incendio, sarà necessario attivare l’impianto antincendio e far intervenire immediatamente i vigili del fuoco per circoscrivere quanto più possibile il danno, provvedere allo sgombero dei locali per evitare danni a persone e successivamente, in caso di pericolo di crollo dell’immobile, far puntellare il manufatto (comunicando la circostanza contestualmente all’Assicurazione) per evitare di aggravare il danno già subito.
È altresì indispensabile tutelare i diritti dell’Assicurazione nei confronti di eventuali terzi responsabili. L’Assicurazione dopo aver indennizzato l’Azienda potrà così rivalersi sui terzi eventualmente responsabili dell’evento.
Fondamentale inoltre è la denuncia del sinistro all’Assicurazione, che di regola, salvo eventi particolari dovrà essere fatta per iscritto entro le 48 ore dal verificarsi dell’evento. Prima di fare ciò, è comunque opportuno contattare il proprio Broker Assicurativo unitamente al proprio legale e perito di fiducia, per valutare assieme i passi da seguire. E’ con la sinergia e la collaborazione di tutti questi professionisti che si studierà la migliore strategia da seguire al fine di ottenere il mpiù completo e celere risarcimento del danno, senza il rischio di commettere passi falsi.
Nella comunicazione del sinistro all’Assicurazione (che sarebbe comunque meglio predisporre con la supervisione dei predetti professionisti) dovrà certamente essere indicato il giorno e il luogo dell’evento dannoso, unitamente ad una succinta indicazione dell’evento. In caso di incertezza, sarà comunque preferibile riservarsi di ulteriormente comunicare cause e quantificazione dei danni non appena svolti gli ulteriori accertamenti, per evitare nella concitazione del momento di dare indicazioni errate o forvianti che si potrebbero in seguito ritorcere contro lo stesso danneggiato.
> SCARICA IL NOSTRO VADEMECUM SULLE ASSICURAZIONI PUBBLICATO SULLA RIVISTA “MOLINI D’ITALIA”