Il 24 aprile è stato integrato il “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto il 14 marzo 2020.
Il nuovo protocollo, conferma e ribadisce in gran parte il contenuto del precedente e introduce alcune nuove misure. Per renderne più immediata la comprensione riteniamo utile riassumere esclusivamente le nuove misure o specificazioni introdotte; queste fanno riferimento:
- alle informazioni che l’azienda deve fornire ai lavoratori: è stata aggiunta la necessità che l’informazione debba essere adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi con particolare riferimento all’uso dei DPI.
- alle modalità di ingresso in azienda è stato aggiunto:
- l’obbligo per il lavoratore, già risultato positivo all’infezione COVID-19, di inviare all’azienda un certificato medico da cui risulti l’avvenuta negativizzazione del tampone prima di far ingresso nei luoghi di lavoro;
- l’obbligo per il datore di collaborare con l’autorità sanitaria qualora la stessa, per prevenire l’attivazione di focolai epidemici in alcune aree, disponga di misure aggiuntive specifiche come ad esempio l’esecuzione di tamponi;
- all’accesso in azienda dei fornitori esterni si è previsto che:
- nel caso in cui all’interno dell’azienda operino lavoratori dipendenti da aziende terze ( es addetti pulizia o vigilanza, manutentori..) che risultassero positivi al tampone, l’appaltatore informi immediatamente il committente ed assieme collaborino con l’autorità sanitaria al fine di individuare i contatti stretti del lavoratore;
- il committente fornisca all’impresa appaltatrice completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigili affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze ne rispettino le disposizioni;
- alla pulizia e sanificazione dei locali aziendali ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute è stata aggiunta la necessità di effettuare una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni nelle aree geografiche a maggiore endemia ovvero nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID -19;
- alle precauzioni igieniche personali, l’obbligo che i detergenti per le mani siano accessibili a tutti i lavoratori anche tramite specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili;
- ai DPI adottati dai lavoratori si prevede che gli stessi siano idonei rispetto al complesso dei rischi valutati e alla mappatura delle diverse attività aziendali. In ogni caso, per tutti i lavoratori che condividano spazi comuni, dovrà essere previsto l’utilizzo di una mascherina chirurgica.
- all’organizzazione aziendale:
- si continua a guardare con favore allo smart working come principale modalità di lavoro prevedendo però che il datore garantisca adeguata assistenza al lavoratore nell’uso delle apparecchiature e nella modulazione dei tempi di lavoro;
- si prevede la necessità di rimodulare gli spazi di lavoro al fine di favorire il distanziamento sociale compatibilmente con la natura degli spazi aziendali e con la natura dei processi produttivi ad esempio ridefinendo la postazione lavorativa in uffici inutilizzati ovvero ridefinendo gli orari di lavoro al fine di ridurre il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro.
- Si introduce per l’azienda onere di incentivare forme di trasporto verso il luogo di lavoro con adeguato distanziamento fra viaggiatori e di favorire l’uso del mezzo privato o di navette.
- alla gestione di persona sintomatica in azienda si prevede la necessità di dotare il lavoratore sintomatica, ove già non lo fosse, di mascherina chirurgica.
- Alla sorveglianza sanitaria e medico competente si prevede che quest’ultimo:
- in considerazione della valutazione dei rischi, possa suggerire l’utilizzo di eventuali mezzi diagnostici utili ad evitare la diffusione del virus nell’azienda;
- venga coinvolto per l’identificazione dei soggetti con particolare situazione di fragilità e per il reinserimento lavorativo di quelli con pregressa infezione da COVID-19. In quest’ultimo caso, il medico, oltre a presentare all’azienda il certificato dal quale risulta la avvenuta negativizzazione del tampone rilasciata dal dipartimento territoriale competente, prima della ripresa del lavor, dovrà effettuare una visita medica a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
- All’aggiornamento del protocollo di regolamentazione si prevede:
- che per le aziende che non abbiano istituito Comitati aziendali per l’applicazione e la verifica delle regole del Protocollo, venga istituito un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza laddove costituiti con il coinvolgimento dei rappresentati delle parti sociali.
- Che vengano costituiti a livello territoriale o settoriale ad iniziativa dei soggetti stipulanti il Protocollo, dei Comitati per le finalità del Protocollo anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID-19.
Scarica di seguito il: Protocollo 24.4.2020
LEGGI ANCHE
Domande e risposte sulle misure adottate dal Governo – Covid19:
DPCM e DL relativi a COVID-19: elenco completo dei decreti emessi (AGGIORNAMENTO QUOTIDIANO)